2.7 DALLA FASE COSTITUENTE ALLA COSTITUZIONE

Il problema assistenziale - previdenziale, a partire dal secondo dopoguerra, diventa sempre più esigente di una risoluzione legislativa che riconosca il diritto soggettivo della prestazione nei confronti del cittadino in quanto tale.
L’argomento beneficenza e assistenza diventa così molto discusso in termini di solidarietà sociale tanto da essere ripreso all’inizio del maggio del 1947 dall’Assemblea Costituente, che elaborò un nuovo concetto riguardo a ciò, trasferito poi nella Costituzione stessa (art. 38). Tale concetto di assistenza trova come assunto la solidarietà volta all’applicazione dei valori fondamentali richiamati dal dettato costituzionale: i diritti dell’uomo e i doveri di una solidarietà politica, economica e sociale (art.2); la pari dignità sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini; l’impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono lo sviluppo della persona umana (art.3).
La  formazione  della  Costituzione  cambia  profondamente la
base del nostro stato dove ora accanto ai diritti inviolabili della persona individuali compaiono anche quelli sociali e della comunità.
Solo da  questo momento l’assistenza perde il suo  carattere di marginalità e beneficenza, per acquistarne una più efficiente e strutturale, tale da poter elaborare un sistema di interventi organici e positivi (Sandra Rocchi, 1993, pp. 31-32).