Il problema assistenziale - previdenziale,
a partire dal secondo dopoguerra, diventa sempre più esigente di
una risoluzione legislativa che riconosca il diritto soggettivo della prestazione
nei confronti del cittadino in quanto tale.
L’argomento beneficenza e assistenza
diventa così molto discusso in termini di solidarietà sociale
tanto da essere ripreso all’inizio del maggio del 1947 dall’Assemblea Costituente,
che elaborò un nuovo concetto riguardo a ciò, trasferito
poi nella Costituzione stessa (art. 38). Tale concetto di assistenza trova
come assunto la solidarietà volta all’applicazione dei valori fondamentali
richiamati dal dettato costituzionale: i diritti dell’uomo e i doveri di
una solidarietà politica, economica e sociale (art.2); la pari dignità
sociale e l’uguaglianza di tutti i cittadini; l’impegno dei pubblici poteri
a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono
lo sviluppo della persona umana (art.3).
La formazione della
Costituzione cambia profondamente la
base del nostro stato dove ora
accanto ai diritti inviolabili della persona individuali compaiono anche
quelli sociali e della comunità.
Solo da questo momento l’assistenza
perde il suo carattere di marginalità e beneficenza, per acquistarne
una più efficiente e strutturale, tale da poter elaborare un sistema
di interventi organici e positivi (Sandra Rocchi, 1993, pp. 31-32).